PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. Sono discipline del benessere le attività che consentono alla persona il miglioramento della qualità della vita e l'armonizzazione con l'ambiente.
      2. Ai fini della presente legge, sono discipline del benessere lo shiatsu, lo yoga, la riflessologia plantare, il reiki, la consulenza nutrizionale nonché quelle individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e).

Art. 2.
(Commissione nazionale per le discipline del benessere).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per le discipline del benessere.
      2. La Commissione nazionale per le discipline del benessere svolge i seguenti compiti:

          a) definisce gli ambiti operativi e le figure professionali relativi alle singole discipline del benessere, in conformità ai criteri generali stabiliti dalle rispettive associazioni di settore che dimostrano di possedere un'esperienza qualificata sul territorio nazionale da almeno dieci anni;

          b) definisce gli iter formativi delle singole discipline del benessere;

 

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          c) redige il Registro nazionale degli operatori delle discipline del benessere di cui all'articolo 6;

          d) determina i criteri e i titoli per il riconoscimento degli attuali operatori delle discipline del benessere e delle iniziative formative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

          e) effettua attività di monitoraggio delle discipline del benessere individuandole sulla base della definizione di cui all'articolo 1, comma 1, e valutando la validità di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento e della conseguente iscrizione nel Registro nazionale di cui all'articolo 6; procede all'aggiornamento annuale del medesimo Registro.

      3. La Commissione nazionale per le discipline del benessere è composta:

          a) da un rappresentante del Ministero della salute, in qualità di presidente;

          b) da un rappresentante per ognuna delle discipline del benessere, di cui all'articolo 1, comma 2, designato dalle associazioni di operatori in grado di dimostrare di avere carattere di rilevanza nazionale o europea, presenti in almeno tre regioni, ovvero in tre Stati appartenenti all'Unione europea, e di possedere un'esperienza qualificata sul territorio nazionale da almeno dieci anni;

          c) da un rappresentante degli istituti di formazione o dei consorzi costituiti da istituti di formazione che dimostrano di possedere una comprovata esperienza e che operano sul territorio nazionale da almeno dieci anni;

          d) da un medico competente per materia nominato dal Consiglio nazionale dell'ordine professionale.

      4. La Commissione nazionale per le discipline del benessere dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

 

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      5. L'attività e il funzionamento della Commissione nazionale per le discipline del benessere sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione.

Art. 3.
(Formazione).

      1. La formazione dell'operatore delle discipline del benessere è attribuita agli istituti di formazione accreditati ai sensi delle normative regionali vigenti.
      2. Gli istituti di formazione, oltre ad una comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di riferimento valutata dalla Commissione nazionale per le discipline del benessere, devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle associazioni di settore e devono risultare conformi agli standard minimi nazionali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la formazione professionale.
      3. L'iter formativo delle singole discipline del benessere è stabilito dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 2.
      4. I corsi di formazione per operatore delle discipline del benessere devono comprendere un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il 30 per cento del monte ore complessivo.
      5. I corsi di formazione per operatore delle discipline del benessere possono essere cofinanziati dalle regioni che determinano annualmente i criteri e i parametri di finanziamento.
      6. Per accedere ai corsi di formazione di cui al presente articolo il requisito minimo necessario è avere completato l'intero percorso formativo della scuola dell'obbligo.

Art. 4.
(Rilascio dell'attestato e iscrizione al Registro nazionale).

      1. Al termine del corso presso gli enti accreditati di cui all'articolo 3, agli allievi

 

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è rilasciato un attestato di frequenza e di superamento degli esami finali che consente l'iscrizione nel Registro nazionale di cui all'articolo 6, nonché l'esercizio della professione.
      2. L'esame finale è sostenuto da ogni allievo dinanzi ad una commissione costituita da un rappresentante dell'istituto di formazione ove si è svolto il corso, da due rappresentanti delle associazioni degli operatori della relativa disciplina del benessere, di cui uno appartenente all'associazione degli operatori alla quale aderisce l'istituto di formazione, da un rappresentante medico competente per materia nominato dal consiglio dell'ordine territoriale e da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la formazione.

Art. 5.
(Controllo dell'esercizio professionale e aggiornamento).

      1. Il controllo della correttezza dell'esercizio dell'attività professionale e l'aggiornamento degli operatori delle discipline del benessere sono curati dalle associazioni professionali delle singole discipline del benessere e dagli assessorati regionali competenti per la formazione.

Art. 6.
(Registro nazionale degli operatori delle discipline del benessere).

      1. È istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale degli operatori delle discipline del benessere.
      2. Il Registro nazionale di cui al comma 1 è suddiviso in elenchi sulla base delle diverse discipline del benessere di cui all'articolo 1, comma 2.

 

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Art. 7.
(Norma transitoria).

      1. Ai soggetti iscritti presso le associazioni professionali delle discipline del benessere di cui all'articolo 1, comma 2, che hanno svolto un'attività documentata nelle discipline del benessere corrispondente ai criteri e in possesso dei titoli stabiliti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 2, è riconosciuta, a richiesta, la qualifica professionale di operatore delle discipline del benessere.